CENNI STORICI SULLA CONFRATERNITA

Della Confraternita di San Nicola eretta presso l'altare di San Nicola nella Chiesa Conventuale di S. Agostino in Amandola non conosciamo la data d'erezione. Il primo cenno della sua esistenza lo rileviamo dal registro dei Consigli del Comune di Amandola il quale in data 11 aprile 1463 annota che la direzione della Confraternita di S. Nicola inoltra regolare richiesta al Comune per ottenere la gestione dell'ospedale cittadino assumendosi l'impegno di eseguire a proprie spese i necessari restauri per il buon funzionamento del medesimo. Da notare che il Beato Antonio era morto da soli 13 anni e da tutti era già venerato come " lu viatu Antoniu Santu " . Già se ne celebrava regolarmente la festa il 25 gennaio, anniversario della sua morte, con l'intervento ufficiale delle autorità cittadine che portavano alla Chiesa di S. Agostino significative offerte di cera.

Sappiamo anche che questa Confraternita aveva nella Chiesa di S. Agostino il suo altare dedicato a S. Nicola da Tolentino e il diritto di sepoltura per tutti i confratelli.

Le consorelle poi, la cui presenza nella Confraternita di S. Nicola è documentata almeno fino agli inizi di questo secolo, avevano in cura l'altare della Madonna del Soccorso che era il primo a destra di chi entra in chiesa.

La cartella 14 dell'archivio storico arcivescovile di Fermo (A.S.A.F.) - fondo inventario del 1700 - riporta il testo degli Statuti della Confraternita o Venerabile Compagnia di S. Nicola da Tolentino fatti nel 1512 e riformati l'anno del Ss.mo Giubileo del 1600. tale aggiornamento fu fatto dal Commissario Deputato Bartolomeo Radicino da Montegiorgio e porta la data del 13 giugno 1602.

Nella stessa cartella si trova la trascrizione di un documento per mezzo del quale il Cardinale Alessandro Strozzi Arcivescovo e Principe di Fermo si rivolge al Priore, agli officiali, ai confratelli e consorelle della Società di S. Nicola e di S. Maria del Soccorso della terra di Amandola - archidiocesi fermana - per confermare con la sua autorità ordinaria l'erezione e l'istituzione di detta confraternita, fatta in passato, anche se al presente non vi sono documenti scritti. Il documento in parola porta la data del 20 aprile 1608.

Nel corso dei secoli alterne sono state le vicende di questa pia istituzione. Dai documenti arrivati fino a noi, risulta che non solo aveva una consistente proprietà di beni immobili ma soprattutto che svolgeva una vasta attività religioso-caritativa sull'esempio delle molte fraternità laicali agostiniane operanti in tutta Europa ma specialmente in Italia. A causa delle vicende politiche a tutti note anche questa benemerita istituzione, sotto Napoleone, ebbe confiscati tutti i beni immobili che possedeva e fu soppressa. Ripristinata con decreto dell'Eminentissimo Card. Brancadoro in data 11 luglio 1826, nulla riebbe dei beni che possedeva e fu costretta a ridurre vistosamente la sua attività benefica. Nonostante queste avverse vicende, la Confraternita ha sempre curato come meglio ha potuto il culto a S. Nicola da Tolentino e al Beato Antonio in modo particolare in occasione dell'annuale funzione delle Quaranta ore e delle due feste annuali in onore del Beato Antonio. Alla fine del secolo scorso molto collaborò con il Priore P. Concetti per l'istituzione e la buona riuscita della Processione delle canestrelle in occasione della festa d'estate.

Con la soppressione italica, la quale per le istituzioni religiose non fu certo meno dannosa di quella napoleonica, anche la vita della nostra Confraternita incontrò non poche difficoltà ma dal 1893 con la venuta in Amandola come Priore e Rettore del Santuario del P. Nicola Concetti non solo il culto del Beato Antonio ma anche la vita della Confraternita riprese nuovo vigore.

In questi ultimi anni, per interessamento della comunità agostiniana del Convento di S. Agostino di Amandola alla quale detta Confraternita si è sentita sempre strettamente legata, si è riusciti a curarne meglio l'organizzazione, ad accrescere notevolmente il numero dei confratelli che al presente sono più di 80, a moltiplicare gli incontri, a qualificarne la formazione e le attività. Sono stati ripresi gli incontri con l'elemento femminile e già è aggregato alla Confraternita un buon numero di consorelle. La Confraternita è presente in tutte le manifestazioni religiose più importanti della città, tiene le sue riunioni periodiche ed ogni anno, la domenica dopo la festa di S. Nicola, si reca a Tolentino per lucrare l'indulgenza del Perdono di S. Nicola e partecipare ufficialmente alla processione con la veste e lo stendardo.

Non sono possibili iniziative caritative consistenti, come era nella tradizione secolare della Confraternita, perché anche al presente non possiede beni mobili o immobili di sorta e le uniche entrate sono costituite dalla quota annuale che versano i singoli confratelli e da qualche rara offerta d'enti o di privati.


- Cenni storici sulla confraternita
- Statuto

STATUTO

  CAPITOLO 1 - Denominazione, natura e fini della Confraternita.

Art. 1 - La Confraternita denominata Confraternita di S. Nicola, fu eretta fin dalla sua origine, nell'altare di S. Nicola della chiesa conventuale di S. Agostino in Amandola per iniziativa dei Padri Agostiniani, probabilmente dello stesso Beato Antonio.

Art. 2 - Come "Fraternità secolare di Cinturati" detta Confraternita fa parte del Terz'Ordine Secolare Agostiniano e si regge secondo le norme del Diritto Canonico vigente, secondo le norme generali delle Fraternità Secolari Agostiniane e secondo il presente STATUTO.

Art. 3 - Negli atti ufficiali, nelle processioni e funzioni solenni i confratelli indossano la loro veste particolare e precisamente: un camice bianco cinto ai fianchi da una cintura nera di cuoio (segno distintivo delle fraternità secolari agostiniane), un rocchetto nero e, al petto, un medaglione in bronzo che riproduce l'immagine di S. Nicola da Talentino. Le consorelle, sopra un decoroso vestito, portano, come segno distintivo, pendente dal collo, una medaglia in metalli dorato recante l'immagine di S. Nicola da Tolentino e sul capo un velo nero.

Art. 4 - Il fine primario, costitutivo ed essenziale della Confraternita di S. Nicola è il culto e la religione. Non ha scopo di lucro.

Art. 5 - Fini generali della Confraternita sono:

a) ispirazione al Protettore S. Nicola nel servizio di Dio e del prossimo seguendo anche lo spirito e l'esempio delle varie fraternità secolari che in ogni tempo hanno dato alla Chiesa fulgidi esempi di santità in ogni stato di vita;

b) dare molta importanza alla propria formazione cristiana e all'esercizio delle opere di misericordia spirituali e temporali;

c) favorire sempre ed ovunque la concordia e la pace;

d) collaborare sinceramente e generosamente con tutte le attività religiose parrocchiali e diocesane.

Art. 6 - Fini particolari della Confraternita sono:

a) coltivare la vita di fede degli iscritti con periodici incontri di istruzione religiosa e di preghiera;

b) accostarsi spesso ai sacramenti, partecipare a tutte le più importanti manifestazioni religiose della città ed in modo particolare alle processioni del Venerdì Santo e del Corpus Domini, collaborare fattivamente per la buona riuscita delle due feste annuali del Beato Antonio;

c) coltivare la devozione verso il protettore S. Nicola da Tolentino e partecipare a Tolentino, la domenica dopo il 10 settembre, alla festa del perdono e alla processione.

Art. 7 - La Confraternita potrà svolgere anche altre attività diverse da quelle di religione e di culto, nel rispetto della legge canonica e civile ed in particolare dell'art. 15 della legge 20 maggio 1985 n° 222 e dell'art. 8 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n° 33, sempre nello spirito della carità cristiana e del servizio dei fratelli per una sempre più impegnata ricerca del bene comune e una fattiva collaborazione con l'autorità ecclesiastica.

Art. 8 - Per il raggiungimento dei propri fini la Confraternita può raccogliere ed elargire offerte, acquistare od alienare beni anche immobili, accettare o fare donazioni, accettare eredità o conseguire legati ecc. sempre con le dovute autorizzazioni ecclesiastiche e civili a norma di legge.

CAPITOLO II - Ammissione, doveri dei confratelli e loro eventuale dimissione.

Art. 9 - Possono far parte della Confraternita i fedeli uomini o donne che:

a) abbiano compiuto i 18 anni. Quelli di età inferiore possono aderire come aspiranti;

b) siano fedeli ed esemplari nel compimento dei loro doveri religiosi e diano costantemente buon esempio di vita cristiana;

c) accettino senza riserva il presente Statuto e il Regolamento interno della Confraternita.

Art. 10 - La domanda di ammissione deve essere rivolta al Priore dall'interessato per iscritto. Prima di dare la risposta il Priore della Confraternita esaminerà la domanda con i Consiglieri e con il Priore del Beato Antonio che funge da Segretario e da Assistente Ecclesiastico della Confraternita. Accettata la domanda, il candidato viene iscritto nel registro del Confratelli

Art. 11 - Ogni confratello o consorella deve versare alla cassa della Confraternita un contributo annuale , uguale per tutti, stabilito dall'Assemblea su proposta del Priore previo accordo con il consiglio.

Art. 12 - A notizia della morte di un confratello o di una consorella, il Priore della Confraternita farà subito celebrare una S. Messa in suo suffragio nella Chiesa di S. Agostino sede della confraternita ed i confratelli sono pregati di fare il possibile per partecipare ai funerali.

Art. 13 - Qualora un confratello o una consorella tenesse una condotta in aperto contrasto con la fede e la morale cristiana e con i suoi doveri di confratello, deve essere invitato ed aiutato con tutte le buone maniere a ravvedersi e a non dare più cattivo esempio. Se, nonostante tutto, continuasse nella cattiva condotta e non se ne andrà via da sé, sia espulso dalla Confraternita a norma del Canone 316, § 1 e 2.

CAPITOLO III - Struttura della Confraternita

Art. 14 - Confraternita è retta e gestita dall'Assemblea e dal Consiglio. L'Assemblea è costituita da tutti i confratelli e consorelle regolarmente iscritti ed il Consiglio è composto dal Priore e da quattro Consiglieri regolarmente eletti dall'Assemblea.

Art. 15 - Compito dell'Assemblea è:

a) eleggere e far decade il Consiglio;

b) sostituire i membri del Consiglio dimissionario, decaduti, morti o eventualmente espulsi;

c) approvare il bilancio finanziario preventivo e consuntivo;

d) approvare il regolamento interno e le eventuali modifiche;

e) deliberare circa il contributo annuo dei soci;

f) autorizzare il Priore a compiere atti di straordinaria amministrazione.

Art. 16 - Per la validità delle riunioni dell'Assemblea si richiede:

a) la comunicazione ai confratelli circa 7 giorni prima e, in caso di necessità, almeno 24 ore prima, dell'invito e dell'ordine del giorno;

b) la presenza della maggioranza assoluta dei soci;

c) le decisioni avranno valore solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata regolarmente ogni anno nel mese di novembre per discutere e approvare il bilancio preventivo e durante la Quaresima per discutere e approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per l'occasione il Priore farà una relazione sull'andamento della Confraternita.

Art. 18 - L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria - per motivi urgenti - dal Consiglio, dal Priore o, su richiesta, dalla maggioranza dei Confratelli.

Art. 19 - Compiti del Consiglio sono:

a) mandare ad esecuzione quanto è stabilito dall'Assemblea dei Confratelli;

b) esaminare più volte l'anno l'andamento della Confraternita;

c) d'accordo con il Priore del Beato Antonio prendere iniziative di carattere religioso o di apostolato;

d) preparare gli ordini del giorno da discutere in Assemblea;

e) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) preparare la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio;

g) proporre all'Assemblea la quota da versare come contributo da parte dei Confratelli.

Art. 20 - Le deliberazione del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta; solo in casi eccezionali può essere sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 21 - I candidati a far parte del Consiglio debbono essere iscritti nella Confraternita da almeno tre anni e non possono essere eletti coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici ( cfr. can. 317,4 ).

Art. 22 - L'elezione del Priore deve precedere quella dei Consiglieri e va regolata secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 23 - L'elezione, come la decadenza, del Priore, dei Consiglieri e del Cassiere devono essere confermate dal M. R. P. Provinciale della Provincia Agostiniana Picena di S. Nicola al quale saranno inviati, entro otto giorni, i verbali delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio ( cfr. 317, § 2 ).

Art. 24 - Il Cassiere viene eletto dal Consiglio nella seduta di insediamento.

Art. 25 - Il Consiglio dura in carica tre anni. Si può essere rieletti solo per un secondo triennio consecutivo a meno che gravi ragioni approvate dal Superiore Religioso non giustifichino una deroga alla norma.

Art. 26 - Qualora uno dei membri del Consiglio morisse o per qualsiasi motivo lasciasse la Confraternita , spetta all'Assemblea designare il sostituto da scegliersi su una terna proposta dal Consiglio.

Art. 27 - Le cariche si devono rinnovare due mesi prima della loro naturale scadenza.

CAPITOLO IV - Gli Officiali della Confraternita.

Art. 28 - Tutti i membri del Consiglio e quanti ricoprono incarichi previsti dal presente Statuto prendono il nome di Officiali della Confraternita. Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo volontario e gratuito.

Art. 29 - Il PRIORE è il moderatore della Confraternita e ne ha legale rappresentanza. Dovendo essere di guida a tutti i Confratelli con la parola e con l'esempio, dovrà tenere una spiccata condotta religiosa, morale e civile.

Art. 30 - Compiti del PRIORE sono:

a) convocare il Consiglio dell'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

b) presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie e firmare i relativi verbali;

c) coordinare l'attività della Confraternita;

d) curare e mantenere i rapporti con le autorità religiose e civili;

e) curare gli interessi materiali e spirituali della Confraternita con la premura e la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 31 - Il Vice Priore è in Consigliere che ha avuto il maggior numero dei voti nella votazione per l'elezione dei Consiglieri. E' suo compito aiutare il Priore in tutto ciò che riguarda in bene della Confraternita e di sostituirlo qualora per qualsiasi motivo fosse assente.

Art. 32 - Il Cassiere, eletto dal Consiglio tra i membri dello stesso Consiglio, ha il compito di:

a) riscuotere le quote dei Confratelli;

b) provvedere all'incasso di offerte e crediti ed effettuare gli eventuali pagamenti sempre d'accordo col Priore;

c) registrare i movimenti di cassa rendendo conto di tutto al Consiglio e tenere in ordine i registri e i documenti relativi e alle uscite.

Art. 33 - Tutti i Consiglieri collaborano col Priore e gli altri Officiali per la buona conduzione materiale e spirituale della Confraternita.

Art. 34 - Il Segretario. Da sempre funge da Segretario della Confraternita il Priore del Convento di S. Agostino in Amandola. Non ha diritto di voto ma deve essere l'anima di ogni attività della Confraternita, come padre spirituale di tutti. Deve favorire al massimo l'armonia tra i Confratelli e le Consorelle e interessarsi della loro formazione cristiana e agostiniana. Inoltre è suo compito:

a) compilare l'ordine del giorno delle riunioni e degli incontri;

b) redigere i verbali delle riunioni;

c) tenere aggiornato il registro dei soci;

d) controfirmare tutti gli atti del Consiglio e dell'Assemblea;

e) fare l'appello nelle varie riunioni;

f) celebrare annualmente nell'Assemblea della Confraternita che si tiene a novembre una S. Messa per tutti i Confratelli defunti;

g) favorire i migliori rapporti non solo dei confratelli tra di loro ma anche della Confraternita con le autorità religiose e civili;

h) trasmettere al P. Provinciale della Provincia Agostiniana Picena, entro otto giorni, copia del verbale del consiglio o dell'Assemblea in tutti quei casi nei quali si richieda l'autorizzazione o l'approvazione dell'Ordinario.

CAPITOLO V - Norme generali.

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno valgono le norme di Diritto canonico e quelle emanate dall'autorità ecclesiastica tenendo ben presente che solo all'Ordinario compete l'interpretazione autentica dello Statuto o la modifica di esso ( Can. 314 ) o eventuali deroghe.

Art. 36 - Il Codice di Diritto Canonico dà norme speciali per le associazioni di laici. Le riportiamo in questo Statuto nel loro testo integrale come completamento prezioso di quanto sopra è stato indicato per il bene della nostra Confraternita.

Can. 327 - I fedeli laici tengano in grande considerazione le associazioni costituite per i fini spirituali di cui al ca. 298 specialmente quelle che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono intensamente un rapporto più intimo tra fede e vita.

Can. 328 - Coloro che dirigono le associazioni di laici, anche quelle erette in forza di un privilegio apostolico, facciano in modo che le proprie associazioni collaborino, dove ciò risulta opportuno, con altre associazioni di fedeli e che sostengono volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle esistenti nello stesso territorio.

Can. 329 - I moderatori delle associazioni di laici facciano in modo che i membri dell'associazione siano debitamente formati nell'esercizio dell'apostolato specificamente laicale.

LAUS DEO

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